La base per la determinazione del salario assicurato è costituita dal reddito AVS con o senza deduzione di coordinamento. Gli independenti possono usare come base un reddito più basso. In coordinamento con l'AVS (1 pilastro) possono essere detratti dal reddito AVS l'importo di coordinamento. La quota di risparmio e di rischio viene calcolata sul medesimo salario assicurato. Il salario assicurato può essere limitato ai sensi della LPP, LAINF, o secondo il Fondo di Garanzia LPP, o 300% della rendita di vecciaia massima ed essere scelto con o senza soglia di ingresso LPP (nel modulo L2 in % del grado di occupazione). Il salario minimo assicurato viene determinato in tutti i moduli ai sensi della LPP. Nel modulo L5 la soglia di ingresso e il tetto sono prestabiliti in modo fisso. Il salario massimo assicurabile corrisponde alle rendita di vecchiaia massima AVS moltiplicata per 30.
Varianti del modulo:
L1 | Reddito AVS meno l'importo di coordinamento LPP |
---|---|
L2 | Reddito AVS meno l'importo di coordinamento LPP, in % del grado di occupazione |
L3 | Reddito AVS meno 20% del reddito AVS, al massimo l'importo di coordinamento LPP |
L4 | Senza deduzione; ad essere assicurato è l'intero reddito AVS |
L5 | Fisso: coordinamento + soglia di ingresso = 1/2 importo di coordinamento LPP, senza tetto |
Con l'avere di vecchiaia accumulato viene gestito per ogni persona assicurata un conto di vecchiaia individuale su cui vengono registrati: contributi di risparmio o accrediti di vecchiaia, contributi dal risparmio aggiuntivo, prestazioni di uscita o di libero passagio versate, versamenti facoltativi, prelievi anticipati e rimborsi per la proprietà di abitazione o in seguite a divorzio e gli interessi. L'avere di vecchiaia finale all'età di pensionamento é la base per la prestazione di vecchiaia percepibile sotto forma di capitale o rendita. Per calcolare la rendita di vecchiaia, al momento del pesnionamento si converte l'avere di vecchiaia accumulato applicando il tasso di conversione in vigore.
Varianti del modulo:
A 1 | A 2 | A 3 | A 4 | A 5 | A 6 | A 7 | A 8 | A 9 | ZS 1 | ZS 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 - 34* | 7 % | 11 % | 16.5 % | 20 % | 21 % | 8% | 9% | 5% | 6% | 2 % | 4 % |
35 - 44 | 10 % | 12 % | 16.5 % | 20 % | 22 % | 11% | 12% | 7% | 8% | 2 % | 3 % |
45 - 54 | 15 % | 15 % | 16.5 % | 20 % | 23 % | 16% | 17% | 10% | 11% | 2 % | 2 % |
55 - 64/65 | 18 % | 18 % | 18.0 % | 20 % | 25 % | 19% | 20% | 12% | 13% | - | - |
bis 70 | 18 % | 18 % | 18.0 % | 20 % | 25 % | 19% | 20% | 12% | 13% | - | - |
25 - 65 | 500% | 560% | 675% | 800% | 910% | 540% | 580% | 340% | 380% | 60% | 90% |
Il risparmio aggiuntivo aumenta le prestazioni di vecchiaia. Questo modulo può essere scelto a integrazione del modulo A. Con l'aumento dei contributi di risparmio è possibile ad esempio finanziare in parte posticipatamente aumenti di salario o ridurre perdite di rendita per pensionamenti anticipati.
Varianti del modulo:
A 1 | A 2 | A 3 | A 4 | A 5 | A 6 | A 7 | A 8 | A 9 | ZS 1 | ZS 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 - 34* | 7 % | 11 % | 16.5 % | 20 % | 21 % | 8% | 9% | 5% | 6% | 2 % | 4 % |
35 - 44 | 10 % | 12 % | 16.5 % | 20 % | 22 % | 11% | 12% | 7% | 8% | 2 % | 3 % |
45 - 54 | 15 % | 15 % | 16.5 % | 20 % | 23 % | 16% | 17% | 10% | 11% | 2 % | 2 % |
55 - 64/65 | 18 % | 18 % | 18.0 % | 20 % | 25 % | 19% | 20% | 12% | 13% | - | - |
bis 70 | 18 % | 18 % | 18.0 % | 20 % | 25 % | 19% | 20% | 12% | 13% | - | - |
25 - 65 | 500% | 560% | 675% | 800% | 910% | 540% | 580% | 340% | 380% | 60% | 90% |
*Risparmio anche a partire dai 18 o 20 anni
Le prestazioni di rischio si determinano in base alla LPP o in % del salario assicurato. Il termino di attesa per le prestazioni di invalidità può essere fissato a 360 o 720 giorni. Se esiste un'assicurazione d'indennità giornaliera di malattia con durata delle prestazioni coordinata LPP di 720 giorni o più, la prestazione é pari ad almeno l'80% del salario perso e, se cofinanziata dal datore di lavoro per almeno il 50%, il termine d'attesa per prestazioni d'invalidità si può aumentare a 720 giorni. Per independenti, il termine di attesa di 720 giorni dovrebbe essere scelto solo se per almeno 720 giorni viene versata un'adeguata indennità giornaliera di malattia o infortunio.
Una rendita d’invalidità inferiore al 30% del salario assicurato può essere assicurata se il salario assicurato è di almeno CHF 100'000 :
- 25% in caso di un salario assicurato di oltre CHF 100’000
- 15% in caso di un salario assicurato di oltre CHF 150’000
- 10% in caso di un salario assicurato di oltre CHF 200’000
Varianti del modulo:
R 1 | La rendita di invalidità corrisponde alla rendita minima LPP. |
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R 2 | Rendita di invalidità in % del salario assicurato: a scelta a scaglioni del 5% dal 30-70% |
Le rendite per superstiti e per figli en % della rendita di invalidità o di vecchiaia corrente o teorica:
In aggiunta alle rendite per coniugi, conviventi e orfani previste dal regolamento é possibile assicurare fino all'età AVS ordinaria un capitale di decesso che sarà pagato una volta sola. Sono escluse combinazioni dei moduli.
Varianti del modulo:
TK 1 | Può essere scelto in % del salario assicurato: 50, 100, 150 oppure 200% |
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TK 2 | L'avere di vecchiaia accumulato viene versato in aggiunta alle rendite per superstiti. |
Se si dispone di un’assicurazione d’indennità giornaliera per malattia, che prevede una copertura delle prestazioni della durata di 720 giorni, si può posticipare il diritto alle prestazioni d'invalidità fino all'esaurimento del diritto all'indennità giornaliera e stipulare nella previdenza professionale un termine di attesa per le prestazioni di invalidità di 720 giorni. Se non si dispone di un assicura-zione d’indennità giornaliera per malattia, il termine di attesa per le prestazioni di invalidità è di 360 giorni.
Varianti del modulo:
WF 1 | Periodo di attesa 360 giorni |
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WF 2 | Periodo di attesa 720 giorni |